Statuto
TITOLO I
Denominazione - sede
Art. 1) - E' costituita presso il Liceo Ginnasio Statale "Marco Minghetti" di Bologna la "ASSOCIAZIONE DEI MINGHETTIANI".
Art. 2) - L'Associazione ha sede legale in Bologna presso il suddetto Liceo, attualmente in via Nazario Sauro n. 18. Essa opera nei settori culturale, ricreativo, di tutela e valorizzazione del patrimonio storico/artistico e di sostegno delle attività scolastiche. L'associazione avrà durata a tempo indeterminato.
TITOLO II
Scopo - Finalità
Art. 3) - L'Associazione, senza finalità di lucro, ha lo scopo di svolgere attività di utilità sociale a favore degli associati come pure di terzi, nel pieno rispetto della libertà e della dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza di diritti di tutti gli associati. L'associazione opera senza scopo di lucro e da essa esula ogni orientamento di natura politica. Essa si prefigge di costituire il naturale ed indispensabile tramite per un ricupero della memoria storica del Liceo Marco Minghetti anche in previsione di celebrazioni di ricorrenze, ma anche per coadiuvare la Dirigenza e gli Organi Collegiali nell'ottenere un coinvolgimento più ricco e più vivo delle giovani generazioni che scelgono un indirizzo classico di studi aperto alle sollecitazioni della complessa realtà sociale.
L'Associazione ha lo scopo:
TITOLO III
Associati
Art. 4) - Il numero degli associati è illimitato.
Fanno parte dell'associazione, a richiesta, i Dirigenti Scolastici, il personale docente e non docente e gli allievi che siano o siano stati iscritti al Liceo Ginnasio Statale Marco Minghetti di Bologna.
E' espressamente escluso ogni limite sia temporale sia operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.
Art. 5) - Chi intende essere ammesso come associato dovrà farne richiesta, sottoscrivendo una apposita domanda, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.
Art. 6) - La qualifica di associato dà diritto:
Art. 7) - Gli associati sono tenuti:
Perdita della qualifica di associato
Art. 8) - La qualifica di associato si perde per recesso, esclusione, mancato versamento della quota associativa annuale o per causa di morte.
Art. 9) - Le dimissioni da associato dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. L'esclusione sarrà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti dell'associato:
a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
b) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
c) che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare danni, anche morali, all'Associazione.
Successivamente il provvedimento del Consiglio Direttivo deve essere ratificato dalla prima assemblea ordinaria che sarà convocata.
Art. 10) - Le deliberazioni prese in materia di esclusione devono essere comunicate agli associati destinatari mediante lettera raccomandata A/R. Gli associati receduti, decaduti od esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.
TITOLO IV
Risorse economiche – Fondo Comune
Art. 11) - L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:
a) quote e contributi degli associati;
b) eredità, donazioni e legati;
c) erogazioni liberali degli associati e di terzi;
d) contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di istituzioni o di enti pubblici, dell'Unione europea e di organismi internazionali, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
e) proventi dalle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e comunque finalizzate a raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
f) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzati al proprio finanziamento, per esempio: spettacoli di intrattenimento attività ludiche quali feste, gite, sottoscrizioni anche a premi.
Il fondo comune non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento.
E' fatto divieto di distribuire, anche in modo diretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.
L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.
Esercizio sociale
Art. 12) - L'esercizio sociale va dall'1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
Il Consiglio Direttivo deve approvare il rendiconto economico-finanziario, predisposto dal Tesoriere, e deve poi presentarlo all'assemblea degli associati.
Il rendiconto economico-finanziario deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.
Il rendiconto economico-finanziario, unitamente alla relazione del Consiglio Direttivo, devono essere depositati presso la sede dell'Associazione, a disposizione di tutti gli associati, non meno di venti giorni prima di quello fissato per la riunione dell'assemblea nella quale è chiamata a deliberare su di essi.
TITOLO V
Organi dell'Associazione
Art. 13) - Sono Organi dell'Associazione:
Art. 14) - L'Assemblea è costituita da tutti gli associati maggiorenni in regola con il pagamento della quota sociale e degli eventuali contributi stabiliti dal Consiglio stesso. Il mancato versamento farà anche perdere il diritto di ricevere avvisi, circolari ecc.
Gli associati minorenni possono partecipare alle assemblee ed intervenire sui punti all'Ordine del Giorno con parere consultivo.
Art. 15) - L'Assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto e su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione che non sia però di pertinenza di altri organi dell'Associazione.
In particolare sono compiti dell'Assemblea ordinaria:
1. approvare il programma preventivo di entrate e spese ed il rendiconto consuntivo;
2. eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
3. eleggere il Proboviro;
4. deliberare in merito all'esclusione degli associati.
Art. 16) - L'Assemblea dei Soci è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.
L'Assemblea straordinaria potrà essere convocata anche in concomitanza con un'assemblea ordinaria.
Art. 17) - L'Assemblea è convocata dal Presidente, presso la sede associativa o in altro luogo nell'ambito del territorio del comune di Bologna, mediante avviso esposto all'albo del Liceo Classico Statale Bologna almeno venti giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso indicherà gli argomenti posti all'Ordine del Giorno, la data, l'ora e il luogo della riunione e, per il caso in cui non si raggiunga il numero legale, la data, l'ora ed il luogo della riunione in seconda convocazione, che potrà effettuarsi anche un'ora dopo la prima.
Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario. L'Assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Proboviro o da almeno un quinto degli associati.
L'Assemblea è regolarmente costituita e può deliberare, in prima convocazione, con l'intervento di almeno la metà dei Soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aventi diritto al voto intervenuti, salvo quanto stabilito per le modifiche al presente Statuto.
Per qualunque Assemblea, ciascun Socio potrà delegare un altro Socio a rappresentarlo, con delega scritta che verrà conservata agli atti dell'Associazione. Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una testa, un voto.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti, salvo quanto stabilito per le modifiche al presente Statuto.
In caso di parità prevale il voto del Presidente del l'Assemblea.
Art. 18) - L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal membro più anziano di età del Consiglio Direttivo.
Funge da segretario, e redigerà il verbale, il Segretario dell'Associazione o, in caso di sua assenza, un Socio designato all'uopo dal Presidente dell'Assemblea.
Il Consiglio Direttivo
Art. 19) - Il Consiglio Direttivo è composto di 15 (quindici) membri. Di diritto dal Dirigente Scolastico del Liceo Ginnasio Marco Minghetti di Bologna, nonché da 14 (quattordici) Consiglieri eletti dall'Assemblea fra gli associati maggiorenni.
Gli associati minorenni potranno eleggere due studenti che avranno diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo in veste consultiva.
Qualora venisse a mancare un Consigliere egli sarà sostituito da altro socio, della stessa categoria, cooptato dal Consiglio stesso, e che rimarrà in carica fino alla scadenza dell'intero Consiglio. Eccettuato Dirigente Scolastico del Liceo Ginnasio Marco Minghetti, che, finché rimane in tale incarico, è di diritto membro del Consiglio, gli altri Consiglieri rimangono in carica per tre anni. Ciascuno di essi può essere rieletto.
Art. 20) - Il Consiglio Direttivo elegge tra i propri componenti il Presidente, un Vice-Presidente, il Tesoriere ed un Segretario che redigerà i verbali delle riunioni.
Art. 21) - Il Consiglio Direttivo è l'Organo amministrativo dell'Associazione e delibera su tutte le materie concernenti la gestione dell'Associazione stessa.
Art. 22) - Il Consiglio si riunisce almeno ogni tre mesi; è convocato dal Presidente anche a mezzo telefono, fax, sms, e-mail da spedirsi non meno di cinque giorni prima della seduta. L'adunanza del Consiglio Direttivo è valida con la presenza di almeno cinque dei suoi componenti fra i quali il Presidente o il Vice Presidente o un Consigliere da essi designato a sostituirli ed il Preside del "Minghetti" o un Consigliere da lui designato.
Il Dirigente Scolastico partecipa di norma personalmente, ovvero a mezzo di un proprio delegato.
Il Consiglio decide a maggioranza di voti e, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.
I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.
Art. 23) - In caso di assenza ingiustificata di un componente per almeno tre riunioni consecutive, il Consiglio dovrà dichiarare la decadenza del Consigliere, e provvederà a sostituirlo mediante cooptazione.
Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà ad alcuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.
Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro trenta giorni l'Assemblea perché provvedano alla elezione di un nuovo Consiglio.
Presidente e Vice Presidente
Art. 24) - II Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione.
Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso di urgenza ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva. Il Presidente, per esigenze particolari, può conferire deleghe per speciali materie o funzioni, sia ai componenti del Consiglio Direttivo, sia agli associati.
In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro trenta giorni il Consiglio Direttivo e l'elezione del nuovo Presidente.
Tesoriere
Art. 25) - II Tesoriere redige ogni anno il programma preventivo di entrate e spese ed il rendiconto consuntivo.
Riscuote le entrate e firma gli ordini di pagamento ed i documenti necessari per i prelevamenti bancari. Tutti gli ordini di pagamento ed i documenti necessari per i prelevamenti bancari, dandone immediata comunicazione al Presidente.
Proboviro
Art. 26) - L'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, elegge il Proboviro, che può essere scelto anche fra non associati.
Il Proboviro dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
Ogni controversia tra gli associati o tra gli associati ed il Consiglio od un componente di quest'ultimo, viene demandata esclusivamente alla inappellabile decisione del Proboviro che decide secondo equità ed in seguito a richiesta scritta dell'Associato o dell'organo interessato.
Pubblicità e trasparenza degli atti sociali
Art. 27) - Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Assemblea, Consiglio Direttivo, Proboviro, Associati), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativa all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali.
Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione degli associati per la consultazione; ci desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese.
TITOLO VI
Scioglimento
Art. 28) - Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto al voto. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche tra i non associati, che curi al liquidazione di tutti i beni mobili e immobili ed estingua le obbligazioni in essere.
L'assemblea, all'atto dello scioglimento dell'Associazione, delibererà, sentito l'organismo di controllo preposto di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 settembre 2000 e al DPCM n. 329 del 21 marzo 2001, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo dell'Associazione.
Tutti i beni residui saranno devoluti ad altre Associazioni che perseguono finalità analoghe oppure a fini di pubblica utilità e comunque a fini di utilità sociale, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.
Modifiche allo statuto
Art. 29) - Le proposte di modifica del presente Statuto possono essere presentate:
a) dal Consiglio Direttivo
b) da uno o più associati. In questo caso dovranno essere previamente inoltrate al Consiglio Direttivo, che le sottoporrà all'approvazione dell'Assemblea straordinaria.
Per la validità della deliberazione, occorrerà in prima convocazione l'intervento di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto ed il voto favorevole di due terzi degli intervenuti. In seconda convocazione sarà necessario l'intervento di un quinto degli associati aventi diritto al voto ed il voto favorevole dei due terzi degli intervenuti.
Norma finale
Art. 30) - Per quanto non disposto dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del codice civile e le disposizioni di legge vigenti.
Denominazione - sede
Art. 1) - E' costituita presso il Liceo Ginnasio Statale "Marco Minghetti" di Bologna la "ASSOCIAZIONE DEI MINGHETTIANI".
Art. 2) - L'Associazione ha sede legale in Bologna presso il suddetto Liceo, attualmente in via Nazario Sauro n. 18. Essa opera nei settori culturale, ricreativo, di tutela e valorizzazione del patrimonio storico/artistico e di sostegno delle attività scolastiche. L'associazione avrà durata a tempo indeterminato.
TITOLO II
Scopo - Finalità
Art. 3) - L'Associazione, senza finalità di lucro, ha lo scopo di svolgere attività di utilità sociale a favore degli associati come pure di terzi, nel pieno rispetto della libertà e della dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza di diritti di tutti gli associati. L'associazione opera senza scopo di lucro e da essa esula ogni orientamento di natura politica. Essa si prefigge di costituire il naturale ed indispensabile tramite per un ricupero della memoria storica del Liceo Marco Minghetti anche in previsione di celebrazioni di ricorrenze, ma anche per coadiuvare la Dirigenza e gli Organi Collegiali nell'ottenere un coinvolgimento più ricco e più vivo delle giovani generazioni che scelgono un indirizzo classico di studi aperto alle sollecitazioni della complessa realtà sociale.
L'Associazione ha lo scopo:
- di promuovere incontri e .convegni culturali, ricreativi e turistici;
- di predisporre - o parteciparvi - cerimonie ed onoranze a professori, personale in genere e condiscepoli particolarmente meritevoli;
- di assistere, con ogni mezzo a sua disposizione, giovani alunni ed ex-alunni del "Minghetti" che necessitino di conforto morale e materiale;
- di fiancheggiare l'opera della scuola per risolvere eventuali problemi in modo da dar sempre maggiore dignità e profitto agli studi.
TITOLO III
Associati
Art. 4) - Il numero degli associati è illimitato.
Fanno parte dell'associazione, a richiesta, i Dirigenti Scolastici, il personale docente e non docente e gli allievi che siano o siano stati iscritti al Liceo Ginnasio Statale Marco Minghetti di Bologna.
E' espressamente escluso ogni limite sia temporale sia operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.
Art. 5) - Chi intende essere ammesso come associato dovrà farne richiesta, sottoscrivendo una apposita domanda, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.
Art. 6) - La qualifica di associato dà diritto:
- a partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all'approvazione e modifica delle norme sello statuto ed eventuali regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell'Associazione;
- a godere dell'elettorato attivo e passivo.
Art. 7) - Gli associati sono tenuti:
- all'osservanza dello statuto, dell'eventuale regolamento e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;
- al versamento del contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Le quote o i contributi associativi sono irripetibili, intrasmissibili e non rivalutabili.
Perdita della qualifica di associato
Art. 8) - La qualifica di associato si perde per recesso, esclusione, mancato versamento della quota associativa annuale o per causa di morte.
Art. 9) - Le dimissioni da associato dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. L'esclusione sarrà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti dell'associato:
a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
b) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
c) che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare danni, anche morali, all'Associazione.
Successivamente il provvedimento del Consiglio Direttivo deve essere ratificato dalla prima assemblea ordinaria che sarà convocata.
Art. 10) - Le deliberazioni prese in materia di esclusione devono essere comunicate agli associati destinatari mediante lettera raccomandata A/R. Gli associati receduti, decaduti od esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.
TITOLO IV
Risorse economiche – Fondo Comune
Art. 11) - L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:
a) quote e contributi degli associati;
b) eredità, donazioni e legati;
c) erogazioni liberali degli associati e di terzi;
d) contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di istituzioni o di enti pubblici, dell'Unione europea e di organismi internazionali, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
e) proventi dalle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e comunque finalizzate a raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
f) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzati al proprio finanziamento, per esempio: spettacoli di intrattenimento attività ludiche quali feste, gite, sottoscrizioni anche a premi.
Il fondo comune non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento.
E' fatto divieto di distribuire, anche in modo diretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.
L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.
Esercizio sociale
Art. 12) - L'esercizio sociale va dall'1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
Il Consiglio Direttivo deve approvare il rendiconto economico-finanziario, predisposto dal Tesoriere, e deve poi presentarlo all'assemblea degli associati.
Il rendiconto economico-finanziario deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.
Il rendiconto economico-finanziario, unitamente alla relazione del Consiglio Direttivo, devono essere depositati presso la sede dell'Associazione, a disposizione di tutti gli associati, non meno di venti giorni prima di quello fissato per la riunione dell'assemblea nella quale è chiamata a deliberare su di essi.
TITOLO V
Organi dell'Associazione
Art. 13) - Sono Organi dell'Associazione:
- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente ed il Vice-Presidente;
- il Tesoriere;
- il Proboviro.
Art. 14) - L'Assemblea è costituita da tutti gli associati maggiorenni in regola con il pagamento della quota sociale e degli eventuali contributi stabiliti dal Consiglio stesso. Il mancato versamento farà anche perdere il diritto di ricevere avvisi, circolari ecc.
Gli associati minorenni possono partecipare alle assemblee ed intervenire sui punti all'Ordine del Giorno con parere consultivo.
Art. 15) - L'Assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto e su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione che non sia però di pertinenza di altri organi dell'Associazione.
In particolare sono compiti dell'Assemblea ordinaria:
1. approvare il programma preventivo di entrate e spese ed il rendiconto consuntivo;
2. eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
3. eleggere il Proboviro;
4. deliberare in merito all'esclusione degli associati.
Art. 16) - L'Assemblea dei Soci è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.
L'Assemblea straordinaria potrà essere convocata anche in concomitanza con un'assemblea ordinaria.
Art. 17) - L'Assemblea è convocata dal Presidente, presso la sede associativa o in altro luogo nell'ambito del territorio del comune di Bologna, mediante avviso esposto all'albo del Liceo Classico Statale Bologna almeno venti giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso indicherà gli argomenti posti all'Ordine del Giorno, la data, l'ora e il luogo della riunione e, per il caso in cui non si raggiunga il numero legale, la data, l'ora ed il luogo della riunione in seconda convocazione, che potrà effettuarsi anche un'ora dopo la prima.
Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario. L'Assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Proboviro o da almeno un quinto degli associati.
L'Assemblea è regolarmente costituita e può deliberare, in prima convocazione, con l'intervento di almeno la metà dei Soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aventi diritto al voto intervenuti, salvo quanto stabilito per le modifiche al presente Statuto.
Per qualunque Assemblea, ciascun Socio potrà delegare un altro Socio a rappresentarlo, con delega scritta che verrà conservata agli atti dell'Associazione. Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una testa, un voto.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti, salvo quanto stabilito per le modifiche al presente Statuto.
In caso di parità prevale il voto del Presidente del l'Assemblea.
Art. 18) - L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal membro più anziano di età del Consiglio Direttivo.
Funge da segretario, e redigerà il verbale, il Segretario dell'Associazione o, in caso di sua assenza, un Socio designato all'uopo dal Presidente dell'Assemblea.
Il Consiglio Direttivo
Art. 19) - Il Consiglio Direttivo è composto di 15 (quindici) membri. Di diritto dal Dirigente Scolastico del Liceo Ginnasio Marco Minghetti di Bologna, nonché da 14 (quattordici) Consiglieri eletti dall'Assemblea fra gli associati maggiorenni.
Gli associati minorenni potranno eleggere due studenti che avranno diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo in veste consultiva.
Qualora venisse a mancare un Consigliere egli sarà sostituito da altro socio, della stessa categoria, cooptato dal Consiglio stesso, e che rimarrà in carica fino alla scadenza dell'intero Consiglio. Eccettuato Dirigente Scolastico del Liceo Ginnasio Marco Minghetti, che, finché rimane in tale incarico, è di diritto membro del Consiglio, gli altri Consiglieri rimangono in carica per tre anni. Ciascuno di essi può essere rieletto.
Art. 20) - Il Consiglio Direttivo elegge tra i propri componenti il Presidente, un Vice-Presidente, il Tesoriere ed un Segretario che redigerà i verbali delle riunioni.
Art. 21) - Il Consiglio Direttivo è l'Organo amministrativo dell'Associazione e delibera su tutte le materie concernenti la gestione dell'Associazione stessa.
Art. 22) - Il Consiglio si riunisce almeno ogni tre mesi; è convocato dal Presidente anche a mezzo telefono, fax, sms, e-mail da spedirsi non meno di cinque giorni prima della seduta. L'adunanza del Consiglio Direttivo è valida con la presenza di almeno cinque dei suoi componenti fra i quali il Presidente o il Vice Presidente o un Consigliere da essi designato a sostituirli ed il Preside del "Minghetti" o un Consigliere da lui designato.
Il Dirigente Scolastico partecipa di norma personalmente, ovvero a mezzo di un proprio delegato.
Il Consiglio decide a maggioranza di voti e, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.
I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.
Art. 23) - In caso di assenza ingiustificata di un componente per almeno tre riunioni consecutive, il Consiglio dovrà dichiarare la decadenza del Consigliere, e provvederà a sostituirlo mediante cooptazione.
Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà ad alcuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.
Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro trenta giorni l'Assemblea perché provvedano alla elezione di un nuovo Consiglio.
Presidente e Vice Presidente
Art. 24) - II Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione.
Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso di urgenza ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva. Il Presidente, per esigenze particolari, può conferire deleghe per speciali materie o funzioni, sia ai componenti del Consiglio Direttivo, sia agli associati.
In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro trenta giorni il Consiglio Direttivo e l'elezione del nuovo Presidente.
Tesoriere
Art. 25) - II Tesoriere redige ogni anno il programma preventivo di entrate e spese ed il rendiconto consuntivo.
Riscuote le entrate e firma gli ordini di pagamento ed i documenti necessari per i prelevamenti bancari. Tutti gli ordini di pagamento ed i documenti necessari per i prelevamenti bancari, dandone immediata comunicazione al Presidente.
Proboviro
Art. 26) - L'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, elegge il Proboviro, che può essere scelto anche fra non associati.
Il Proboviro dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
Ogni controversia tra gli associati o tra gli associati ed il Consiglio od un componente di quest'ultimo, viene demandata esclusivamente alla inappellabile decisione del Proboviro che decide secondo equità ed in seguito a richiesta scritta dell'Associato o dell'organo interessato.
Pubblicità e trasparenza degli atti sociali
Art. 27) - Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Assemblea, Consiglio Direttivo, Proboviro, Associati), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativa all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali.
Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione degli associati per la consultazione; ci desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese.
TITOLO VI
Scioglimento
Art. 28) - Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto al voto. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche tra i non associati, che curi al liquidazione di tutti i beni mobili e immobili ed estingua le obbligazioni in essere.
L'assemblea, all'atto dello scioglimento dell'Associazione, delibererà, sentito l'organismo di controllo preposto di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 settembre 2000 e al DPCM n. 329 del 21 marzo 2001, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo dell'Associazione.
Tutti i beni residui saranno devoluti ad altre Associazioni che perseguono finalità analoghe oppure a fini di pubblica utilità e comunque a fini di utilità sociale, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.
Modifiche allo statuto
Art. 29) - Le proposte di modifica del presente Statuto possono essere presentate:
a) dal Consiglio Direttivo
b) da uno o più associati. In questo caso dovranno essere previamente inoltrate al Consiglio Direttivo, che le sottoporrà all'approvazione dell'Assemblea straordinaria.
Per la validità della deliberazione, occorrerà in prima convocazione l'intervento di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto ed il voto favorevole di due terzi degli intervenuti. In seconda convocazione sarà necessario l'intervento di un quinto degli associati aventi diritto al voto ed il voto favorevole dei due terzi degli intervenuti.
Norma finale
Art. 30) - Per quanto non disposto dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del codice civile e le disposizioni di legge vigenti.